Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7746/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing beyond the 15-day statutory deadline for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The contested order revoked a suspended sentence benefit and was notified on May 29, 2025, establishing a 15-day appeal period that expired on June 13, 2025. Since the appeal was lodged on July 10, 2025, the court ruled the filing was untimely and dismissed the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 161 c.p.p.; Art. 162 c.p.p.: Appeals against court orders must be lodged within fifteen days of notification; appeals filed after this period are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory appeal deadline inadmissible appeal suspended sentence revocation procedural timeliness Cassation jurisdiction deposito tardivo termine processuale perentorio opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 c.p.p.
Art. 162 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATARO FRANCESCO nato a CARIATI il 01/10/1984 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 28 maggio 2025, che, in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di Francesco Spataro, beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive, concessogli con la sentenza emessa da Tribunale di Crotone il 10 febbraio 2019. Rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: l'ordinanza impugnata è stata infatti emessa il 28 maggio 2025 e notificata il giorno successivo, per cui il termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento camerale in questione scadeva il 13 giugno 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata depositata solo il 10 luglio 2025. Di qui la tardività del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.