Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and trivial penalty increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding archaeological artifacts and questioned the specific calculation of penalty increases for satellite crimes. The court rejected these arguments, noting they lacked the specificity required for cassation review and that minor penalty increments do not mandate detailed reasoning under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds; mere disagreement with factual assessments or the absence of detailed reasoning for trivial penalty increases in continued offenses does not render an appeal admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFURNA CALOGERO DANIELE nato a GELA il 11/10/1982 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta dell'Il febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Gela il 17 giugno ,AJ, ha rideterminato in anni 4, mesi 5 di reclusione ed euro 1.304 di multa la pena a carico di Calogero Daniele Infurna, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), art. 518 quater cod. pen. (capo 2), art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975 (capo 3) e art. 697 cod. pen. (capo 4).
Fatti accertati in Gela il 29 novembre 2023. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza relativamente al reato di cui all'art.518 quater cod. pen. (capo 2), sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno rimarcato la piena disponibilità in capo all'imputato dei beni di interesse archeologico per cui si procede, beni che sono stati rinvenuti nella camera da letto stabilmente abitata dall'imputato e non in una pertinenza o altra stanza cui egli non aveva accesso (pag. 3-4 della sentenza impugnata).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Evidenziato che il terzo motivo, con cui si contesta la mancata specificazione degli aumenti per la continuazione, è parimenti manifestamente infondato, risultando l'aumento complessivo per i tre reati-satellite pari a mesi 5 di reclusione ed euro 272 di multa, per cui, in presenza di un aumento di pena oggettivamente esiguo, deve trovare applicazione nel caso di specie il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novemb