Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7742/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for issuing fake invoices, ruling merit review exceeds cassation scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7742/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ernesto Nicolella's appeal inadmissible regarding his conviction for issuing fake invoices. The defense argued for a re-evaluation of evidence and a lighter sentence, but the court found these arguments to be mere merit disputes rather than legal errors. Consequently, the court upheld the lower court's decision because the cassation review is limited to legal questions, not factual re-examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the facts for that of the court of first instance and appeal, limiting its review strictly to the legality of the proceedings and the correct application of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Fake Invoices Merit Review Limitation Prescription Defense Sentencing Mitigation fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLELLA ERNESTO nato a BONEA il 24/09/1966 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26 febbraio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento il 5 dicembre 2023, ha rideterminato in anni 1 di reclusione la pena a carico di Ernesto Nicolella, ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse nel 2015 (capo A), mentre sono stati dichiarati estinti per prescrizione gli ulteriori episodi contestati.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, in termini sovrapponibili, censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagina 3 della sentenza impugnata) hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che Nicolella, quale titolare di fatto della ditta individuale Eurocostruzioni di Stefan Magdalena, ha emesso fatture per operazioni inesistenti, come desunto da molteplici elementi fattuali convergenti, che non hanno trovato serie smentite ex adverso.

Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della violazione di legge, è anch'esso connotato da manifesta infondatezza, avendo i giudici di appello adeguatamente mitigato la pena in ragione della parziale dichiarazione di prescrizione del reato, tenendo conto, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, della gravità dei fatti illeciti, protrattisi comunque per una pluralità di annualità, ossia dal 2012 al 2015. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28, novembre 2