Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to statute of limitations expiring before final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had expired prior to the final appellate judgment. The defense argued for prescription based on procedural suspensions totaling 497 days, but the court found these periods correctly calculated and insufficient to prevent the limitation period from maturing on July 5, 2025. Consequently, the court rejected the claim of non-expiration and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The statute of limitations bars criminal prosecution even if procedural suspensions occurred, provided the limitation period matured before the final judgment, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAN LIU nato il 21/06/1972 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 19 ottobre 2023, ha rideterminato in euro 1.000 di multa la pena a carico di Dan Liu, previa riqualificazione del fatto ascritto all'imputata nel reato di cui agli art. 56 e 515 cod. pen.
In Catania il 24 agosto 2016. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 157 cod. pen., dolendosi la difesa della mancata declaratoria della prescrizione del reato, è manifestamente infondato, dovendosi tenere conto delle sospensioni maturate nel giudizio di primo grado per complessivi 497 giorni, ovvero dal 6 maggio 2021 al 17 marzo 2022 e dal 20 aprile 2023 al 19 aprile 2023, sospensioni correttamente computate per l'intero periodo, trattandosi nel primo caso di rinvio su richiesta della difesa non equiparabile a legittimo impedimento e, nel secondo caso, di adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria.
Precisato che, per effetto di tali sospensioni, la prescrizione è maturata dopo la sentenza gravata, ossia il 5 luglio 2025, mentre non assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta prima dell'odierna decisione, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.