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Ordinanza — n. 7739/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for illegal building as manifestly unfounded and procedural.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giuseppe Marino and Francesca Rizzo inadmissible, upholding their convictions for illegal construction. The defense argued against the conviction and the mandatory demolition condition, but the court found these arguments manifestly unfounded as they merely rehashed merits already decided by lower courts. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals that merely rehash merits already decided by lower courts or contest substantive evaluations outside the scope of the judgment of legality are manifestly unfounded and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal judgment of legality illegal building conviction conditional suspension of sentence procedural costs award divieto di demolizione revoca della sospensione condizionale condizione sospensiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/01/1945 RIZZO FRANCESCA nato a ALTAVILLA MILICIA il 02/09/1949 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese il 18 settembre 2023, con la quale Giuseppe Marino e Francesca Rizzo erano stati condannati alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli dei reati ex art. 110 cod. pen. e 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), art. 110, 81 cod. pen. e 64-71, 65- 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), art. 110, 81, comma 1, cod. pen. e 83, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), art. 110, 81, comma 1, cod. pen. e 181, comma 1, del d.

Igs. n. 42 del 2004 (capo D); fatti accertati in Altavilla Milicia il 3 settembre 2020. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata) hanno ragionevolmente escluso nel caso di specie la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, non risultando provata alcuna condizione di insuperabile costrizione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa contesta la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente rimarcato l'obbligatorietà della relativa statuizione, in quanto gli imputati avevano già usufruito del beneficio in questione con la sentenza di condanna resa nei loro confronti in data 25 giugno 1980 dal Pretore di Torino, restando demandata alla fase esecutiva l'eventuale verifica dell'eseguibilità della condizione.

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2