Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded challenge to lower court's evidentiary assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of contesting the lower court's reasoning was manifestly unfounded. The appellant argued against the confirmation of criminal liability regarding the omission to report home arrest status, but the court found this challenged a substantive merit evaluation outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the ground of contesting the reasoning of the judgment is manifestly unfounded and constitutes a challenge to a substantive merit evaluation that falls outside the scope of the cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO MORENA nato a POMPEI 11 13/10/1986 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore I'll ottobre 2024, con la quale Morena Carotenuto era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; in Scafati dall'ottobre 2020 al luglio 2021.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputata, osservando che costei, dall'ottobre 2020 al luglio 2021, rispetto alle domande proposte al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, cioè di essere stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari a far data dal 15 settembre 2020.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.