Cassation court dismisses appeal due to lack of standing as defendant is no longer a prisoner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner, a former prisoner, lacked legal standing to challenge the supervision tribunal's decision. The lower court had rejected the request for semi-liberty, and the petitioner argued the decision was unmotivated. The Supreme Court ruled that under the amended criminal procedure code, only current prisoners possess the right to file such appeals, rendering the direct filing by a released individual procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The right to appeal supervision tribunal decisions regarding alternative measures is exclusively reserved for current prisoners; appeals filed by former prisoners are inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da FRANCESCO CENTOFANTI - Presidente - Ord. n. sez. 2302/2026 GAETANO DI GIURO CC - 12/02/2026 MARIA GRECA ZONCU - Relatore - R.G.N. 35651/2025 ALESSANDRO CENTONZE PAOLO VALIANTE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caria Giulio nato a BERCHIDDA il 16/02/1979 avverso il decreto del 12/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1. Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari con provvedimento del 12 settembre 2025 dichiarava inammissibile l’istanza proposta dal detenuto Caria Giulio e volta ad ottenere l’accesso alla misura alternativa della semilibertà.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato direttamente eccependo vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile Il ricorso, infatti, è stato proposto direttamente dall’interessato che è soggetto non più legittimato, ai sensi dell’art. 613 comma 1 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 1 comma 63 della L. 103/217. L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata dall’inammissibilità del ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7668/2026 Roma, lì, 26/02/2026 Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Greca Zoncu Francesco Centofanti