Ordinanza — n. 7664/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) L’unico motivo è totalmente versato in fatto e non rientra in alcuna delle categorie di motivi che secondo l’elencazione dell’art. 606 cod. proc. p en . consentono il ricorso di legittimità e pertanto è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 1° marzo 2022 assolveva Morabito Pietro Antonio per la particolare tenuità dl fatto dal reato di cui all’art. 650 cod. pen.
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seguente sul ricorso proposto da: Morabito Pietro Antonino nato a REGGIO CALABRIA il 07/10/1998 avverso la sentenza del 01/03/2022 del Tribunale di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 1° marzo 2022 assolveva Morabito Pietro Antonio per la particolare tenuità dl fatto dal reato di cui all’art. 650 cod. pen.
2. Avverso detto provvedimento proponeva appello, convertito in ricorso, stante l’inappellabilità della sentenza, l’imputatolamentando la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, in ragione dellacarenza dei requisiti di legittimità dell’invito non ottemperato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) L’unico motivo è totalmente versato in fatto e non rientra in alcuna delle categorie di motivi che secondo l’elencazione dell’art. 606 cod. proc. p en . consentono il ricorso di legittimità e pertanto è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estens