Italian Court dismisses appeal as generic and specific facts were already properly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's findings on criminal facts and sentencing, but the court noted that the appellate court had already provided sufficient and logical reasoning regarding the defendant's conduct and prior record. Consequently, the court ruled that these factual assessments fall within the exclusive discretion of the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds raised are generic and do not specifically address the detailed factual reasoning provided by the court of first instance, as factual evaluations remain within the exclusive discretion of the trial judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIULLO ANTONIO nato a BARI il 08/05/1997 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente RICCARDO AMOROSO; RG. 34239/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le altre censure in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., alla recidiva e bilanciamento delle circostanze sono del tutto aspecifiche in considerazione delle valutazioni operate sul numero, gravità, frequenza dei precedenti penali e sull'intensità del dolo e la gravità della condotta per evasione in ragione della durata e dell'assenza di giustificazioni; va ricordato che la decisione su tali punti è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026