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Ordinanza — n. 7641/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for absolute generality; appeal court already reasoned on recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the appellate court failed to logically justify the application of recidivism and ignored mitigating circumstances, yet the court found the lower court had already addressed these points congruently. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not correspond to the specific reasoning provided by the court of first instance.

Parole chiave

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absolute generality recidivism application mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 19/09/1995 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente RICCARDO AMOROSO; r Rg. 32454/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tale punto, oltre a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che sono state al contrario già riconosciute e valutate come equivalenti alla contestata recidiva; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026 Il Preside