Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7603/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as legislative changes to prosecution requirements do not revoke final judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bonasia Jury inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that a legislative change allowing certain crimes to be prosecuted only upon complaint should revoke his final conviction under Article 2 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such procedural shifts do not constitute a more favorable law for the accused once a judgment has become irrevocable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 comma 4 cod. pen.; Art. 673 cod. proc. pen. A legislative modification changing the prosecution regime of a crime does not justify the revocation of an irrevocable judgment, as the procedural requirement is not an element of the offense itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
irrevocable judgment abolitiocriminis principle prosecution regime change more favorable law criminal appeal inadmissibility revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 comma 4 cod. pen.
per sopravvenuto mutamentodel regime di procedibilità del reato per ilquale è stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod.pen.
Art. 673 cod. proc. pen.
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 2 comma 4 cod.pen
per sopravvenuto mutamentodel regime di procedibilità del reato per ilquale è stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod.pen.
art. 2 cod.pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato rilevando la violazione dell’art. 2 cod.pen.
art. 673 cod. proc. pen
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
Ed ancora, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Bonasia Jury nato a COMO il 29/10/1977 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di Bonasia Jury e volta ad ottenere la revoca dellasentenza in esecuzione ai sensi dell ’a rt. 673 cod . proc . pen . per sopravvenuto mutamentodel regime di procedibilità del reato per ilquale è stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod.pen. per contrasto con l‘art. 3 della Cost.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato rilevando la violazione dell’art. 2 cod.pen.

Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 2 cod.pen.poiché, benché la sentenza di condanna dell’istante fosse passata in giudicato,gli effetti della stessa continuavano a dispiegarsi, poiché era inesecuzione. L’irrevocabilità della sentenza, infatti, si formerebbe nel momento in cui la pena è stata espiata completamente. A sostegno della propria tesi richiamava una serie di interventi della giurisprudenza di legittimità che hanno eroso il principio dell’intangibilità del giudicato, in tema, ad esempio di pena illegale, ovvero di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma.

In via subordinata ribadiva la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale palesandosi il paventato contrasto non manifestamente infondato e certamente rilevante al fine del dirimere la questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L’art. 2 comma 4 cod. pen afferma che se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e leposteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile. Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitiocriminis" (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01 : fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).

Ed ancora, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552SU "E' invece da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità". E’ evidente che i motivi di ricorso si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso