Cassation appeal dismissed for disordered presentation and lack of specific grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a disordered, generic, and overly lengthy presentation that failed to meet the requirements of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Giardina Enrico, submitted a 515-page document mixing procedural acts with arguments against a surveillance tribunal's refusal of alternative detention measures. The court ruled that none of the grievances addressed the specific legal reasoning of the contested order, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is presented in a disordered, generic, and chaotic manner that prevents a reasoned criticism of the lower court's motivation, or if it lacks the specificity required to challenge the legal grounds of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente sul ricorso proposto da: Giardina Enrico nato a MESSINA il 24/09/1994 avverso l'ordinanza del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1. Il T ribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 17 settembre 2025 dichiarava inammissibile, ovvero rigettava l’istanza depositata nell’interesse di Giardina Enrico e volta ad ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato eccependola violazione degli artt. 671 cod. proc pen. e 81 cod. pen.dei principi CEDU e degli artt. 3 e 27 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile È inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni). (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 - 01) E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01) Nessuna delle doglianze contenute nei motivi di ricorso, per quanto è dato comprende stante la prolissità dei motivi, è in gado di impingere il contenuto del provvedimento impugnato.
Il ricorrente appare contestare le declaratorie di penaleresponsabilità, ormai passate in cosa giudicata e sottoposte ad esecuzione; contesta la qualificazione giuridica dei reati, la mancata concessione del beneficio sospensivo, dimenticando la fase processuale cui afferisce il provvedimento impugnato. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febb