Italian Court dismisses appeal for smuggling as arguments are generic and not previously examined by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to lack of specificity and failure to address prior lower court reasoning. The appellant argued for necessity and profit motive defenses that were either already rejected or never formally examined by the appellate court. The court ruled that cassation cannot re-evaluate facts or introduce new legal questions not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine generic appeals that merely repeat lower court arguments without specific engagement, nor can it raise legal issues not previously decided by the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente sul ricorso proposto da: Rizk Rabie Sayed Mohamad nato in EGITTO il 23/11/1983 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 1° aprile 2025 ha confermato la condanna di Rizk Rabie Sayed Mohamad alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e 720.000 euro di multa per il delitto di cui all’art. 12 comma 3 lett. a), b) e d), comma 3 bis e comma 3 ter lett.
d) d.lgs. 286/98.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 54 cod. pen. Il ricorrente ribadiva che l’imputato aveva accettato di condurre l’imbarcazione solo a seguito delle minacce dei trafficanti libici; la possibile sussistenza della scriminante dello stato di necessità non è stata vagliata correttamente dalla Corte territoriale che l’ha esclusa con motivazioni contrastanti con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione.
La Corte non ha dato il necessario rilievo allediscrepanze contenute nelle dichiarzoni di quattro migranti presenti a bordo; pertanto, la motivazione si presenta apparente, illogica e incompleta. 2.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 12 d. lgs. 286/98. Non sarebbe stato svolto infatti alcun accertamento circa la sussistenza di un fine di profitto personale : non è infatti dimostrato che l’imputato abbia ricevuto alcun compenso; ha dichiarato di avere agito sotto minaccia e la finalità di profitto è stata desunta in via automatica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01). La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) I primi due motivi sono palesemente infondati poiché mer a m en te ripropositivi dei medesimi motivi di gravame già motivatamente e ampiamente respinti dalla Corte territoriale.
Con le motivazioni contenute nell’impugnato provvedimento il ricorrente non si confronta limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive, senza alcun elemento di specificità che possa indurre ad unapiù approfondita rimeditazione delle ragioni della decisione sotto il profilodel lamentato vizio di motivazione ovvero della violazione dell’art. 54 cod. pen. Quanto al terzo motivo l’inammissibilità discende dal fatto che trattasi di motivo non sottoposto alla Corte territoriale con i motivi di appello e che dunque non ha fatto oggetto di decisione da parte della Corte di appello e, pertanto, non è proponibile per la prima volta avanti alla Corte di legittimità in difetto di una decisione di merito da esaminare.
Infatti, secondo un costante e incontrastato orientamento di questa Corte non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, in termini generali, Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 — 01). Nell'ambito del subprocedimento cautelare si è affermato che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014,Dudaev, Rv. 261029 – 01).
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in