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Ordinanza — n. 7595/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning regarding crime continuation. The court rejected the argument that a short time gap proves a single criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Langi Vincenzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The applicant argued that a short time gap between two extortion crimes proved they were part of a single criminal plan, citing specific dates and the intervening receipt crime. The court rejected this because the temporal proximity is merely a formal element and does not automatically establish the necessary psychological and teleological connection required for crime continuation.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The recognition of crime continuation requires a direct psychological and teleological connection to a single criminal design, where the brief temporal interval between offenses is only a formal element and cannot alone justify the finding of a unitary plan.

Parole chiave

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crime continuation criminal design temporal proximity psychological connection inadmissible appeal procedural costs extortion crimes concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 81 c.p.
artt. 671 cod. proc. pen
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1505 del 30/09/1992, Albano
(Sez. 5, n. 1505 del 30/09/1992, Albano, Rv.
Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Langi Vincenzo nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/04/1978 avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento dell’8 ottobre 2025 rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a tre sentenze di condanna a carico dell’istante Langi Vincenzo.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato articolando due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta un vizio di motivazionein relazione alla data di commissione del reato di estorsione ai danni di Iavicoli che sarebbe stata commessa da luglio a settembre 2018 e quindi lo iato temporale fra tale fatto e la estorsioneprecedente in realtà si riduce a qualche mese. Nel periodo intermedio, cioè nel gennaio 2018, poi, veniva commessa la ricettazione che è fatto che fa da trait union fra i due ulteriori reati, che non potevano dirsi eterogenei rispetto allaprima, stante il fatto che t r attasi comunque di r e ati c o ntro il patrimonio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in debita considerazione l’omogeneità del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le causali e le modalità delle condotte, tutti indici che, se correttamente valutati, avrebbero condotto ad una decisione di segno diametralmente opposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione. Non è a tal fine, di per sè, decisiva, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi, la brevità dell'intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale. (Sez. 5, n. 1505 del 30/09/1992, Albano, Rv. 192276 - 01).

A fronte di tale insegnamento che qui si intende ribadire emerge all’evidenza la manifesta infondatezza dei rilievidifensivi circa la rilevanza determinante del ridotto iato temporale fra le due estorsioni. Il dato cronologico, che, in ognicaso, nello specifico è comunque corrispondente ad alcuni mesi, è solo un elemento davalutare ma non può essere l’unico elemento s u cui fondare il riconoscimento della unicità del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato ha pienamente motivato le ragioni del diniego analizzando il tipo di reato, le modalità commissione e financo la genesi della determinazione criminosa, escludendo che la matrice ideativa potesse essere comune, stante il fatto che la estorsione in danno della persona offesa Iavicoli nasceva da una circostanza contingente.

A fronte di tali argomentazioni i rilievi difensivi del ricorrente si appalesano come aspecifici non confrontandosi in alcun modo con le avversate argomentazioni :nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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