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Ordinanza — n. 7587/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as revocation of suspended sentence is admissible even if facts were known to prior judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7587/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge may revoke a suspended sentence even when the new crime was known to the original sentencing judge. The convicted applicant argued that prior knowledge of the offense precluded revocation, citing a specific precedent, but the court distinguished this case from that ruling. The decision clarifies that revocation based on new crimes falls under statutory grounds for loss of benefit rather than discretionary revocation, thereby allowing the execution judge to act despite prior awareness.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 4; Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.: The execution judge may revoke a suspended sentence upon new criminal acts even if those facts were previously known to the cognizing judge, as revocation for new crimes constitutes a loss of benefit distinct from discretionary revocation.

Parole chiave

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suspended sentence revocation new criminal offense execution judge powers loss of benefit prior knowledge of facts statutory revocation grounds inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, pei quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 167, primo comma cod. pen.
art. 163 cod. pen
art. 168 cod. pen
Le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen.
articolo 168 cod. pen
La revoca prevista nel terzo comma dell'articolo 168 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015
(Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Bajtit Amin nato a LUGO il 14/05/1996 avverso l'ordinanza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di Ravenna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Ravenna, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 1° ottobre 2025 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Bajtit Amin con la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Bologna il 6 giugno 2014, divenuta irrevocabile l’8 maggio 2015. Il condannato infatti ha commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e, precisamente nel 2019, un reato per il quale ha riportatocondanna confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 25 settembre 2024.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato eccependocon unico motivo la violazione degli artt. 163, 164, 168 comma 1 n. 1 cod. pen. Ribadiva il ricorrente la tesi già respinta dal giudice della esecuzione secondo cui, cioè, il beneficio non fosse revocabile, perché la causa di revoca era già conosciuta dal giudice della cognizione, con applicazione anche al caso de quo de l principio espr e sso da SU 37345/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. longo, Rv. 264381 - 01) In motivazione la Corte ha chiarito che « l’ipotesi di revoca del beneficio (in esame) si differenzia intrinsecamente dalle ipotesi contemplate nei commi precedenti dello stesso articolo di revoca obbligatoria (primo comma) e discrezionale (secondo comma).

Sia i casi di revoca obbligatoria, di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, che quello di revoca discrezionale del comma successivo sono stati ricondotti dalla giurisprudenza, con felice espressione, nell'ambito della decadenza del beneficio. Le ipotesi de quibus sono accomunate dal profilo caratterizzante che l'effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici), che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, quali la perpetrazione, nei termini stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, pei quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell'indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.).

Mentre la previsione di revoca, introdotta dalla novella, prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio. La differenza rispetto ai casi di "revoca-decadenza" è rimarchevole. Le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell'istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione della esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell'istituto stesso.

La revoca prevista nel terzo comma dell'articolo 168 cod. pen. è, invece, affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso». Come rilevato dal Tribunale nel caso di specie si versa in uno dei due casi disciplinati dall’art. 168 comma 1 n. 1 cod.pen. di revoca di diritto del beneficio concesso, mentre i l principio che il ricorrente chiede reiteratamente di applicare riguarda, come visto, il diverso caso di cui all’art. 164cod.pen, quando cioè la sospensione sia stata applicata ab origine in violazione dei limiti entro i quali è ritenuto concedibile il beneficio.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favo