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Ordinanza — n. 7581/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual re-evaluation power by the supreme court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7581/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction lacked sufficient evidence because it relied on statements made by the defendant's son that were deemed unusable in court. The court rejected this claim, ruling that the supreme court cannot re-examine factual findings or adopt new evidentiary parameters distinct from those used by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Sez. 6, n. 5465/2020: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, thereby rendering appeals based on alleged lack of proof or motivation inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation evidentiary parameters judicial review limits procedural costs porto abusivo di armi sufficienza della testimonianza responsabilità parentale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
art. 697 cod. pen
1.La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 luglio 2025 confermava la condanna di Vitale Luigi alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Vitale Luigi nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 08/07/1973 avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 luglio 2025 confermava la condanna di Vitale Luigi alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependocon motivo unico vizio di motivazione per mancato riscontro probatorio. La avversata decisione, infatti, si fonderebbe su una piattaforma probatoria non idonea a supportarla. In particolare, in ragione della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Pg dal figlio dell’imputato e non reiterate in dibattimento, difetterebbero elementi di prova certi da cui desumere la penale responsabilità del Vitale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) I profili della decisione censurati nel ricorso, infatti, sono tutti stati esaminati ex professo nel provvedimento impugnato che ha dato ragione e conto del perché, al netto delle dichiarazioni rese dalfiglio dell’imputato e ritenute inutilizzabili, vi siano sufficienti elementi di prova residui per confermare la declaratoria di condanna.

Dunque, i lamentati profili di carenza o illogicità motivazionale sono inesistenti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026 Il