Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing procedural violations not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Comitale inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Comitale challenged a sentence of five months' arrest and a fine, arguing violations of Articles 125, 129, and 545 bis of the Code of Criminal Procedure regarding restorative justice. The court ruled that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds in Article 448, excluding the procedural defects cited by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 co. 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing other procedural violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente sul ricorso proposto da: Comitale Antonio nato a NAPOLI il 22/10/1987 avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Napoli con sentenza del 23 settembre del 2025 applicava a Comitale Antonio la pena concordata di mesi cinque di arresto e 1200 euro di ammenda.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo la violazione degli artt. 125 comma 3 e 129 cod. proc.pen. anche in relazione all’art. 545 bis cod. proc. pen. in materia di giustizia riparativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 co 2 bis c.p.p. ha stabilito che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere est