Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7571/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7571/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments previously rejected by the execution judge without engaging with the court's specific reasoning. The appellant challenged the refusal to recognize a continuing criminal fact pattern, citing violations of procedural articles regarding the unity of criminal acts. The court ruled that such a generic repetition, lacking new elements or a direct response to the lower court's analysis, falls outside the scope of cassation review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and dismissed by the lower court without addressing the specific reasons given for the decision or presenting new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds continuing criminal fact unity of criminal acts execution judge reasoning criminalità persistente recidiva nell'infrazione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 606 c.p
La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent.
Sez. 6, sent. 22445/2009
Sez. 5, sent. 11933/2005
Sez. 4, sent. 15497/2002
Sez. 5, sent. 2896/1999
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Sez.6, sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
Sez.4, sent. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Cherrah Ibrahim nato a BRONI il 17/06/2001 avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Cherrah Ibrahim e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 19 ottobre 2023 ed altra emessa dal medesimo Tribunale il 17 luglio 2024.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen.non condividendo la lettura data dal giudice dell’esecuzione degli elementi posti a fondamento dell’avversata decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). Il provvedimento impugnato ha esaminato gli indicatori che, a parere della difesa, avrebbero dovuto indicare l’unicità del disegnocriminoso, quali la medesima indole dei reati, la vicinanza dei luoghi di commissione degli stessi e il breve tempo trascorso fra i reati in esame.

Con ampia motivazione il Tribunale ha escluso di potere individuare una programmazione unitaria e con tali argomentazioni il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a riproporre la medesima ricostruzione difensiva già respinta, senza essere in grado di evidenziare ulteriorielementi di spunto da cui dedurre la sussistenz a del lamentato vizio. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2