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Ordinanza — n. 7562/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation is excluded from legitimacy appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint sought a re-evaluation of the factual findings. The appellant argued the lower court's reconstruction of facts was erroneous, but the court held that such factual re-examination is precluded under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; In a cassation proceeding, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating the factual elements upon which the decision was based and cannot adopt new parameters for fact-finding.

Parole chiave

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cassation appeal factual re-evaluation legitimacy appeal preclusion of review procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione allegazioni di persecuzione contraddittorie proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali è consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011
1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 5 marzo 2025 confermava la condanna di Porcelluzzi Michele alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 2.
art. 606 cod. proc. pen
Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali è consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

ORDINANZA Porcelluzzi Michele nato a BARLETTA il 27/06/1977 avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 5 marzo 2025 confermava la condanna di Porcelluzzi Michele alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo con unico motivo la erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nell’impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali è consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Il ricorrete sollecita, infatti, una lettura degli elementi di prova differente da quella proposta nel provvedimento impugnato,senza – peraltro - individuare con specificità i vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigl