Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation is excluded from legitimacy appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint sought a re-evaluation of the factual findings. The appellant argued the lower court's reconstruction of facts was erroneous, but the court held that such factual re-examination is precluded under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; In a cassation proceeding, the court of legitimacy is precluded from re-evaluating the factual elements upon which the decision was based and cannot adopt new parameters for fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA Porcelluzzi Michele nato a BARLETTA il 27/06/1977 avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 5 marzo 2025 confermava la condanna di Porcelluzzi Michele alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputatoeccependo con unico motivo la erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali è consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Il ricorrete sollecita, infatti, una lettura degli elementi di prova differente da quella proposta nel provvedimento impugnato,senza – peraltro - individuare con specificità i vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigl