Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts and re-evaluating evidence in a sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Viscome's appeal against the Appellate Court's sentence inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly distinguish between types of weapons and ignored mitigating circumstances regarding the offense's severity. The court rejected these claims because they merely re-presented arguments already addressed by the appellate judge without engaging with the specific reasoning provided, which is prohibited in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 110/75; Art. 131 bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals in a review of legality are inadmissible if they merely restate grievances already examined by the lower court without confronting the specific reasons given, as the supreme court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente sul ricorso proposto da: Viscome Francesco nato a CROTONE il 18/06/1980 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 7 luglio 2025 rideterminava la pena inflitta a Viscome Francesco per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 in mesi due di arresto e 400 euro di ammenda.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato, lamentando con l primo motivo la violazione dell’art. 4 l. 110/75 per motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica. In particolare, la Corte non avrebbe spiegato adeguatamente perchè la mazza fosse considerata arma equiparata e non arma impropria 3. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod.pen. per motivazione apparente, contraddittoria o illogica. Il ricorrente lamenta come il provvedimento impugnato non abbia dato rilievo agli elementi fattuali che avrebbero certamente fatto ritenere la particolare tenuità della condotta offensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile 2. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent. 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Le doglianze relative alla errata qualificazione dell’arma sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione degli elementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.
In ogni caso le critiche contenute nel ricorso circa la qualificazione d ata dalla Corte territoriale all’oggetto si pongono in aperto contrasto con la radicata e incontrastata giurisprudenza di legittimità sul punto. Ai fini del porto, ai sensi del primo comma art. 4 legge n. 110 del 1975, sono equiparati alle armi proprie anche altri strumenti, la cui destinazione naturale è l'offesa alle persone, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. ( V mass n 139341; ( V mass n 138978; ( V mass n 138979).* (Sez. 1, n. 11687 del 18/10/1982, Pineda, Rv. 156530 - 01) 3.
Quanto alla causa di non punibilità,la Corte ha fornito una motivazione adeguata, non apparente, logica e non contraddittoria e dunque ciò che il ricorrente mira ad ottenere è una rivalutazione degli elementi fattuali che è operazione non consentita nel giudizio di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm