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Ordinanza — n. 7550/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and re-evaluation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7550/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and an attempt to re-evaluate facts. The appellant challenged the lower court's sentencing by arguing regarding the phone's efficiency and the application of recidivism, but these issues were already addressed by the appellate court. The court ruled that cassation proceedings cannot involve a new factual assessment or generic reiteration of arguments without engaging with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already examined by the lower court without engaging with their reasoning, or if it solicits a re-evaluation of facts which is outside the scope of the jurisdiction of the court of cassation.

Parole chiave

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lack of specificity re-evaluation of facts cassation inadmissibility genericity of grounds recidivism application uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnatoè causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011
1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 17 ottobre 2024 confermava la condanna di Biancofiore Nicola alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.
art. 606 c.p
259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnatoè causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazioneSez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv.
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent.
Sez. 6, sent. 22445/2009
Sez. 5, sent. 11933/2005
Sez. 4, sent. 15497/2002
Sez. 5, sent. 2896/1999
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6, sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Biancofiore Nicola nato a TRANI il 27/04/1969 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 17 ottobre 2024 confermava la condanna di Biancofiore Nicola alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentando il mancato accertamento circa la natura ed efficienza del telefono e la mancata disapplicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazioneSez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnatoè causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontano con leargomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano unarivalutazione degli elem e nti di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio