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Ordinanza — n. 7544/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of correlation between appeal grounds and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of correlation between the appellant's arguments and the reasoning of the appealed judgment. The appellant alleged violations of law and excessive sentencing but failed to link these claims to specific aspects of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the minimum formal requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not correlate with the reasoning of the contested decision, rendering the act devoid of the minimum formal requirements.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of correlation correlation of grounds formal requirements Code of Criminal Procedure altri reati atto sessuale con un detenuto infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
273369 - 01) All’evidenza, dunque, l’atto di impugnazione è privo dei requisiti minimi di forma richiesti dall’art. 581 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputatoeccependo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e relativa carena di motivazione, nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
art. 616 c.p
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle
(Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv.
Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci
(Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente sul ricorso proposto da: Frisenda Mario (cui: 026rj76) nato a CROTONE il 05/03/1965 avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Venezia con sentenza del 27 gennaio 2025 confermava la condanna di Frisenda Mario alla pena diun anno di reclusione per il delitto di cui all’art.75 comma 2 d.lgs 159/2011.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputatoeccependo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e relativa carena di motivazione, nonché l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Al di là dell’enunciazione sotto forma di elenco dei denunciati vizi che affetterebbero l’impugnato provvedimento il ricorso non contiene alcuna argomentazione che si confronti con le motivazioni dell’avversata sentenza. È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01) L'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al "decisum" della sentenza impugnata. (Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Vernucci, Rv. 273369 - 01) All’evidenza, dunque, l’atto di impugnazione è privo dei requisiti minimi di forma richiesti dall’art. 581 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., poichè non enuncia i motivi della impugnazione, né le ragioni in fatto ed in diritto che li sorreggono. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il