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Ordinanza — n. 7505/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for missing request for alternative penalties under transitional law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7505/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request alternative penalties within the specific deadline for the appeal hearing. The appellant argued that the lower court should have applied these penalties automatically, but the court noted that a formal request is mandatory under transitional rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 616 c.p.p.: A formal request by the accused is strictly required to trigger the application of alternative penalties for short custodial sentences, and failure to submit this request by the appeal hearing deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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alternative penalties transitional law appeal hearing deadline formal request requirement inadmissible appeal custodial sentences court costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585
pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DAVIDE nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 22/09/1993 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 206/RG. 37226

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Di Bendetto avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui agli attt. 340 e 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto viene impugnata genericamente la mancata concessione del termine a difesa (avvenuta "per esame atti" p- 1 e 2) che avrebbe consentito di avanzare istanza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive mentre, come è noto, non era spirato il termine per richiederle in quanto «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585).

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1