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Ordinanza — n. 7503/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reiterative nature regarding tax fraud sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7503/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was entirely reiterative of arguments already addressed by the lower court. The appellant argued for a lighter classification of tax fraud acts under specific legal provisions, but the appellate court had already provided specific and adequate reasoning regarding the defendant's professional and habitual nature of the offenses. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation was not arbitrary and could not be re-examined, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and motivated by the court of first instance, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

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reiterative appeal tax fraud sentencing Corte di Cassazione inadmissible appeal procedural costs cessione multipla motivi di cassazione declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Nasry El Miloudi impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASRY EL MILOUDI nato il 20/11/1986 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 109/RG 25598

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nasry El Miloudi impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall'imputato in un ampio arco di tempo a numerosi assuntori, con controllo del territorio, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pag. 5). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consigli