Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already decided merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding recidivism merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly assessed the specific nature and offensiveness of the multiple offenses against the defendant's prior record to demonstrate increased danger. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNINI LORENZO nato a LIVORNO il 23/02/1988 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 108/RG. 25596
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Bernini avverso la sentenza in epigrafe indicata concernente plurimi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo ali' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 5 con il richiamo al numero, alla qualità e all'offensivi delle plurime condotte poste in essere nel caso specifico a fronte dei plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono i reati in questa sede contestati dimostrativi di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0