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Ordinanza — n. 7501/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's subsequent withdrawal of the legal recourse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7501/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Youssef Hajjou inadmissible because the applicant subsequently withdrew the legal recourse via PEC. Although the initial request challenged a second-instance conviction for illegal possession of over 14 kilograms of hashish, the applicant's personal declaration of withdrawal rendered the proceedings moot. Consequently, the court ordered the applicant to pay the procedural costs totaling three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A legal recourse is deemed withdrawn if the applicant makes a personal declaration of renunciation, resulting in the automatic inadmissibility of the appeal and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of legal recourse inadmissibility of appeal procedural costs hashish possession conviction Italian Supreme Court condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 364-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIJOU YOUSSEF (CUI 01W789P) nato il 06/08/1978 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 107/ RG 25595

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Youssef Hajjou avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per il delitto di detenzione illecita di oltre 14 chili di hashish.

2. Rilevato che il ricorrente successivamente, con dichiarazione personale, trasmessa via PEC, ha rinunciato al ricorso con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna di Youssef Hajjou al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1/2O