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Ordinanza — n. 7500/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merely reiterative of already resolved facts regarding drug trafficking location and quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7500/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated issues already fully examined and resolved by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing discrepancies between the arrest location and the alleged drug weighing tools, but the lower court had already established the arrest occurred at the same location as the suspected trafficking site. Consequently, the court found the new arguments legally irrelevant and dismissed the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it merely reiterates questions already fully examined and resolved by the judgment under review, rendering any new arguments legally irrelevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reiterative drug trafficking flagrante delitto quantitative evidence spazio di spaccio spese processuali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Letto il ricorso proposto nell'interesse di El Farrak avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARRAK MOHAMED nato il 28/03/1989 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 106/RG 25594

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di El Farrak avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (pagg. 4-5), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo e alla piazza di spaccio in cui l'imputato era stato sorpreso cioè il medesimo luogo in cui era stato arrestato pochi giorni prima, in flagranza della cessione di stupefacenti della medesima tipologia, così da rendere irrilevante l'assenza di strumenti utili alla pesatura o al confezionamento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01