Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding first-instance sentencing rationale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the first-instance court's sentencing decision. The appellant merely censured the sentence without explicitly detailing why the specific reasons for the penalty were excessive or incorrect. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific arguments necessary to refute the lower court's factual and legal evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts and law underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAATOUK ABDELOUAHED nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 105/RG. 25587
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maatouk avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
2. Con orientamento espresso a Sezioni unite, puntualmente richiamato dall'ordinanza impugnata, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, l'imputato si è limitato a censurare, con enunciati espressi in modo generico, la sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio omettendo tuttavia di specificare per quali motivi questo fosse eccessivo, insistendo anche in questa sede con la medesima modalità assertiva del tutto inidonea a confutare le valutazioni della Corte, così da risultare aspecifico.
3. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il