Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7498/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already resolved issues and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7498/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Pannullo's appeal against the Florence Court of Appeal's drug trafficking conviction inadmissible. The court found the first two grounds of appeal merely reiterated questions already fully examined and legally resolved in the lower judgment regarding drug quantity and post-crime conduct. The third complaint regarding sentencing was rejected for being too generic, as the lower court correctly explained that generic mitigating circumstances are not a right and the penalty was proportionate. Consequently, the appeal was dismissed, and Pannullo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if its grounds merely reiterate issues already fully resolved by the contested judgment or if complaints lack specific factual basis and generic legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds generic complaint drug trafficking proportionality of penalty attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., profili esaminati con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pannullo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131-bis cod.pen
art. 133 cod. pen
11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., profili esaminati con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNULLO GIUSEPPE nato a ROCCAPIEMONTE il 19/03/1964 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 104/RG 25579

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pannullo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 4.1 pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo, alle modalità di confezionamento e di occultamento in diversi luoghi e alla presenza di un bilancino di precisione; ritenuto anche il secondo motivo reiterativo in quanto la motivazione della sentenza ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. valorizzando il quantitativo di sostanza non esiguo e la condotta dell'imputato susseguente al reato con argomenti completi e non manifestamente illogici (pagg. 10 e 11); ritenuto, infine, inammissibile per genericità la doglianza sul trattamento sanzionatorio in quanto la sentenza alle pagg. 11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., profili esaminati con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso