Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already resolved issues and generic complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Pannullo's appeal against the Florence Court of Appeal's drug trafficking conviction inadmissible. The court found the first two grounds of appeal merely reiterated questions already fully examined and legally resolved in the lower judgment regarding drug quantity and post-crime conduct. The third complaint regarding sentencing was rejected for being too generic, as the lower court correctly explained that generic mitigating circumstances are not a right and the penalty was proportionate. Consequently, the appeal was dismissed, and Pannullo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if its grounds merely reiterate issues already fully resolved by the contested judgment or if complaints lack specific factual basis and generic legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNULLO GIUSEPPE nato a ROCCAPIEMONTE il 19/03/1964 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 104/RG 25579
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pannullo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 4.1 pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo, alle modalità di confezionamento e di occultamento in diversi luoghi e alla presenza di un bilancino di precisione; ritenuto anche il secondo motivo reiterativo in quanto la motivazione della sentenza ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. valorizzando il quantitativo di sostanza non esiguo e la condotta dell'imputato susseguente al reato con argomenti completi e non manifestamente illogici (pagg. 10 e 11); ritenuto, infine, inammissibile per genericità la doglianza sul trattamento sanzionatorio in quanto la sentenza alle pagg. 11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., profili esaminati con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso