Criminal appeal dismissed for genericity due to failure to reference confiscated sum in illogicality argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Habbat Said inadmissible for genericity. Although the appellant argued illogicality regarding the sentence, the court noted the lower court's specific reasoning referenced Article 133 of the Penal Code but failed to address the confiscated sum central to the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal based on illogicality is inadmissible for genericity if it fails to substantiate the claim by referencing the specific factual elements, such as the amount confiscated, that the lower court's reasoning omitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABBAT SAID nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n.102/RG 25566
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Habbat impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione che richiama l'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio (pag. 4), con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi ad un' apodittica illogicità fondata sulla somma confiscata che, invece, non viene richiamata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il .12 gennaio 2026