Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under abbreviated procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of the abbreviated criminal procedure. The court found the sole ground of appeal generic and styled rather than substantive, noting the lower court's correct assessment of facts and prior criminal records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if the grounds are generic, lack specific legal arguments, or are merely stylistic clauses when the lower court's judgment in an abbreviated proceeding is based on correct legal reasoning and established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVIC NATASA nato il 25/04/1999 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 97/RG. 25530
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Natasa Hamitipvicavverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico ed espresso con clausole di stile a fronte di una sentenza emessa con il giudizio abbreviato che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 2-3) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio che ha tenuto correttamente conto dei plurimi precedenti penali, anche per reati analoghi e successivi a quello oggetto di esame (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12