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Ordinanza — n. 7491/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7491/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7491/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fatiy Lamin impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificato ai sensi del V comma. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7491/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificato ai sensi del V comma. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa dipendenza da sostanze finanziamento del terrorismo traffico di canapa

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATIY LAMIN nato il 17/03/1987 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 96/RG 25528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fatiy Lamin impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificato ai sensi del V comma. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di qualificare il fatto come detenzione di stupefacenti ad uso personale.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha valorizzato i plurimi e convergenti elementi, indicati a pag. 1 (pezzo unico di sostanza del peso di 89 grammi, assenza di attività lavorativa dell'imputato tale da legittimare l'acquisto, alcuni spinelli sparsi incompatibili con il pezzo unico), dai quali evincere la detenzione a fini di spaccio dell'hashish trovato in casa del ricorrente. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede e questo a prescindere dall'essere l'imputato assuntore di stupefacenti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consiglie