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Ordinanza — n. 7489/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7489/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO NICHOLAS nato a IMPERIA il 13/02/1999 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 94/RG. 25516 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicholas Scotto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sul verbale di arresto e gli atti successivi che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dallo Scotto consistente nello sferrare calci e sbracciandosi non solo contro l'auto di servizio, ma anche contro gli operanti affinché non lo portassero in caserma per la sua identificazione (pag.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7489/2026 — snpen · Corte di Cassazione: atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso relativo al danneggiamento del muro della caserma dei carabinieri, imbrattato con calci e sputi di sangue, rispetto al quale Scotto si è ritenuto estraneo attribuendola genericamente alla sua fidanzata, arrestata con lui e condannata con separato giudizio, anche considerando la condotta gravemente oppositiva tenuta poco prima (pag. 2 della sentenza di primo grado). Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito sabotaggio ripudiazione reato di coazione atti impugnabili altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO NICHOLAS nato a IMPERIA il 13/02/1999 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 94/RG. 25516

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicholas Scotto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sul verbale di arresto e gli atti successivi che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dallo Scotto consistente nello sferrare calci e sbracciandosi non solo contro l'auto di servizio, ma anche contro gli operanti affinché non lo portassero in caserma per la sua identificazione (pag.

2) atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; Altrettanto generico è il secondo motivo di ricorso relativo al danneggiamento del muro della caserma dei carabinieri, imbrattato con calci e sputi di sangue, rispetto al quale Scotto si è ritenuto estraneo attribuendola genericamente alla sua fidanzata, arrestata con lui e condannata con separato giudizio, anche considerando la condotta gravemente oppositiva tenuta poco prima (pag. 2 della sentenza di primo grado). Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il