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Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANA ARTUGEL nato il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 93/ RG. 25512 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 25512 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANA ARTUGEL nato il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 93/ RG. 25512

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12