Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANA ARTUGEL nato il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 93/ RG. 25512 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7488/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 25512 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANA ARTUGEL nato il 12/07/1989 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 93/ RG. 25512
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hana Artugel avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla quantificazione della pena che era stata stabilita dalle parti e sulla quale la Corte ha specificamente argomentato nell'ultima pagina della sentenza; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12