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Ordinanza — n. 7487/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7487/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7487/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MAGUETTE nato il 05/05/1999 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 92/RG. 25508 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maguette Wade avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7487/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 25508 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maguette Wade avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WADE MAGUETTE nato il 05/05/1999 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 92/RG. 25508

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maguette Wade avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/