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Ordinanza — n. 7484/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7484/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHABBAT OUSSAMA (CUI 061XRNL) nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 82/ RG 25468 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elhabbat Oussama avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per plurime cessioni di cocaina qualificata la condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7484/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione grave alla lstup guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol riduzione della multa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHABBAT OUSSAMA (CUI 061XRNL) nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 82/ RG 25468

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elhabbat Oussama avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per plurime cessioni di cocaina qualificata la condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice, che alle pagg. 6 e 7 ha espressamente indicato la ragione per cui si è discostato dai minimi, a partire dalla commissione del reato quando l'imputato era in misura cautelare e comunque attinto da altre condanne pur non definitive.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0