Criminal appeal dismissed for genericity due to failure to account for prior partial acquittal on drug possession charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity, rejecting the argument that the lower court failed to consider a prior partial acquittal on drug possession. The appellant contended the sentencing was flawed because the partial acquittal was ignored, yet the court noted the possession charge had already been quantified at statutory minimums. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the challenged judgment correctly applies statutory minimums for a prior partial acquittal, rendering the complaint legally unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRABESU GABRIELE nato a SASSARI il 19/11/1986 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 80/ RG 25463
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele dblzulesu avverso la sentenza che ne ha parzialmente confermato la condanna per il delitto in materia di stupefacenti qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio per non avere tenuto conto della parziale assoluzione dal delitto di detenzione di stupefacenti, destinata allo spaccio (pag. 5), senza tenere conto però che fosse già stato quantificato nei minimi di legge 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/0