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Ordinanza — n. 7481/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7481/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rosario Greco impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche attinenti alla pena da lui stesso concordata e non rientranti fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto pena non illegale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche attinenti alla pena da lui stesso concordata e non rientranti fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto pena non illegale.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena riscossione di pene pecuniarie sospensione di pena abbandono del procedimento penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rosario Greco impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ROSARIO nato a ACIREALE il 17/12/1990 avverso la sentenza del 03/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 78/ RG 25451

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosario Greco impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche attinenti alla pena da lui stesso concordata e non rientranti fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto pena non illegale.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12/