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Ordinanza — n. 7480/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism application as merely repetitive of lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7480/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dario Pellegrino inadmissible, ordering him to pay court costs. The sole ground for appeal concerned the application of recidivism and sentencing treatment, which the court found to be a mere reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Genoa. The appellate court had correctly reasoned that Pellegrino's numerous prior convictions and specific infraquinquennial recidivism justified the penalty, including his violation of the 400 km distance rule from his residence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged error is merely a reproduction of legal reasoning already adequately examined and rejected by the lower court with correct arguments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Application Appeal Inadmissibility Repetitive Arguments Sentencing Treatment aggravamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO DARIO nato a CASERTA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; • 77/RG. 25448

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Pellegrino avverso la sentenza in epigrafe indicata che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo alli applicazione della contestata recidiva e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo alle numerose condanne per diversi delitti inclusa l'evasione oltreché le numerose violazioni o le misure alternative concessegli, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità e tale da giustificare l'entità della sanzione anche alla luce della violazione consistita nell'essere stato trovato a 400 km di distanza dal luogo della detenzione domiciliare; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consiglie tensora Il resi eh