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Ordinanza — n. 7479/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being entirely reiterative with no new grounds raised by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible because it was entirely reiterative of arguments already addressed by the Court of Appeal. The lower court had thoroughly evaluated the defendant's repeated offenses as professional and habitual, justifying a specific sentence based on the gravity of the conduct and prior criminal record. Consequently, the court ruled that no new legal issues were raised to warrant further review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely reiterative, containing no new grounds or arguments distinct from those already examined and decided by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal inadmissibility criminal procedure Court of Cassazione procedural economy dipendenza da sostanze stupefacenti pena per traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHIB ABDERRAZEK (CUI: 0292S74) nato il 24/05/1976 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 76/RG 25445

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mouhib impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall'imputato in un ampio arco di tempo a numerosi assuntori, con significativi guadagni, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pagg. 1-2). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito. In ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata ha escluso di applicare le circostanze attenuanti generiche, fissando la pena nei minimi edittali con contenuti aumenti per la continuazione, proprio valorizzando la gravità della condotta (oltre 50 episodi contestati) e i precedenti penali dell' imputato, capaci di connotarne la personalità, valutazione che rientra nella piena discrezionalità del giudice quando non irragionevolmente argomentata, come nella specie.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026