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Ordinanza — n. 7476/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already rejected legal arguments regarding sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The first-instance and appellate judgments correctly addressed the lack of generic mitigating circumstances, the insufficient evidence for them under the new penal code, and the specific aggravating factors like the large quantity of marijuana. Consequently, the cassation court upheld the lower rulings and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals based solely on the reproduction of legal arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds generic mitigating circumstances drug quantity aggravating penal code reform motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la sola incensuratezza alla luce della riforma dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la sola incensuratezza alla luce della riforma dell'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019
pen., né la scelta del rito abbreviato, con accettazione degli accertamenti tecnici, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVADDIS MARCO nato a NUORO il 30/04/1984 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 73/RG. 25434

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Devaddis avverso la sentenza in epigrafe indicata per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza di primo grado, confermata e ripresa integralmente da quella di appello, ha dedicato un intero paragrafo (pagg. 12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la sola incensuratezza alla luce della riforma dell'art. 62-bis cod. pen., né la scelta del rito abbreviato, con accettazione degli accertamenti tecnici, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271 — 01); sia al trattamento sanzionatorio che, con argomenti logici, ha tenuto doverosamente conto della circostanza aggravante dell'ingente quantità di marjuana, del peso netto di 328,83 chili, anche valorizzando le modalità di custodia e di confezionamento (pag. 18 della sentenza impugnata), della genericità del richiamo alla posizione subalterna dell'imputato rispetto al contesto delinquenziale e dell'assenza di segni positivi di resipiscenza; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso