Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7474/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7474/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rossella De Silvio avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7474/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione invocazione di motivi legali censure procedurali eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO ROSSELLA nato a FROSINONE il 15/10/1981 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 71/ RG 25412

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rossella De Silvio avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2