Ordinanza — n. 7474/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Rossella De Silvio avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7474/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO ROSSELLA nato a FROSINONE il 15/10/1981 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 71/ RG 25412
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rossella De Silvio avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 444 Ritenuto il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ritenuto il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2