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Ordinanza — n. 7473/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hoxha Andi inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant alleged a defect in the lower court's reasoning regarding the conditions for acquittal, the court found the criticisms to be entirely generic and failing to meet statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; An appeal against a judgment of acquittal is inadmissible if the grounds cited are generic and do not correspond to the specific cases enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal conditions for acquittal Code of Criminal Procedure procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Hoxha Andi impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
Hoxha Andi impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA ANDI (CUI 077QNIZ) nato a TIRANA( ALBANIA) il 13/09/2006 avverso la sentenza del 17/05/2025 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 70/ RG 25411

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hoxha Andi impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12/01