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Ordinanza — n. 7471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise confiscation grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rubjeka Arber inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arber challenged a second-instance judgment regarding cocaine trafficking but only criticized the sentence length, omitting the confiscation of mobile phones. The court ruled that since Arber had waived the confiscation argument in his appeal, he cannot now raise it before the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In cassation proceedings regarding a second-instance judgment, grievances concerning waived grounds, such as confiscation of property, cannot be raised.

Parole chiave

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waiver of grounds confiscation of property second instance appeal inadmissibility cocaine trafficking court costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di A%rber Agileka avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di A%rber Agileka avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBJEKA ARBER (CUI 96UM184) nato il 09/07/1986 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 67/ RG. 25395

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di A%rber Agileka avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per trasporto e detenzione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile in quanto non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi a censurare la erronea quantificazione della pena; ritenuto sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati come, nella specie, quello relativo alla confisca dei telefoni cellulari (motivo sub 3 dell'atto di appello rinunciato) oggi riproposto; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12