Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7470/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-legal grounds and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7470/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Ketatni Yassine inadmissible, ruling it contained only generic criticisms without specific engagement with the lower court's reasoning. The defendant challenged a conviction for drug trafficking involving over 64,000 kilograms of hashish, arguing against the aggravating circumstance of quantity and the sentencing. The court rejected these arguments as they failed to cite specific legal provisions or address the detailed factual findings regarding the criminal network.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be grounded in specific legal errors with precise references to the contested reasoning, not merely generic censure of the judgment's conclusions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic censure lack of reasoning drug trafficking aggravating quantity abbreviated procedure spending costs traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenze delle Sezioni Unite Biondi e Polito
4 sentenza di primo grado), il ricorso richiama un orientamento precedente alle sentenze delle Sezioni Unite Biondi e Polito cui correttamente le sentenze di merito si sono attenute.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KETATNI YASSINE nato il 09/06/1993 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 64/RG 25384

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ketatni Yassine impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'ingente quantità, 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure che non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato - fondato sull'attività investigativa atteso il rito abbreviato prescelto dall'imputato - che alle pagg. 4-5 ha puntualmente descritto le prove che hanno ritenuto Ketatni responsabile del delitto contestato superando gli argomenti difensivi in questa sede reiterati senza confronto con la motivazione.

3. Con riferimento alla censura sull'insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, correttamente ritenuta a fronte della custodia di 64,192 chili di hashish, contenenti oltre 20 chili di principio attivo (pag. 4 sentenza di primo grado), il ricorso richiama un orientamento precedente alle sentenze delle Sezioni Unite Biondi e Polito cui correttamente le sentenze di merito si sono attenute.

4. In ordine al trattamento sanzionatorio, premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione della personalità dell'imputato e dei fatti espressivi dell'inserimento in un circuito criminale di rilievo, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 5-6) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo.

5. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. s\\ proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d