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Ordinanza — n. 7468/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for procedural defects and generic sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Abdelhadi Elbardoui inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance conviction for drug offenses, arguing procedural flaws regarding the mandatory warning on alternative penalties and an arbitrary sentencing below statutory minimums. The court rejected these claims, ruling that the judge's discretion exempts them from providing such warnings and that the lower sentence was justified by specific mitigating factors noted in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The judge's discretionary power regarding alternative penalties precludes the nullity of a sentence for omitting the statutory warning, and sentencing below statutory minimums is valid when explicitly justified by complex evaluative factors.

Parole chiave

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drug offenses conviction alternative penalties warning sentencing discretion statutory minimums procedural inadmissibility sanzione sostitutiva commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elbardoui Abdelhadi avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per i delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBARDOUI ABDELHADI (CUI 051WY3W) nato il 04/11/1992 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 59/ RG 25353

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elbardoui Abdelhadi avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per i delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non proposto con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 2024), S., Rv. 285710).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per cui si è discostato dai minimi di legge, dando anche atto dell'erroneo mancato aumento per la continuazione da parte del Tribunale e della personalità dell'imputato dedito all'attività di spaccio.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co