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Ordinanza — n. 7467/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing as filed personally by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, who lacks procedural standing. The appellant, Ali IAS, challenged a second-instance judgment regarding charges of resistance and injuries without legal representation. The court ruled that only a duly authorized lawyer or the public prosecutor may initiate such appeals, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 103 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the convicted party, as only a lawyer or the public prosecutor possesses the requisite procedural standing to challenge a judgment.

Parole chiave

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criminal appeal standing personal filing inadmissibility procedural representation defendant legal capacity court costs award eccezioni processuali tardive tempestività dell'istanza di ricusazione domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 103 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI IAS (CUI 053ZDST) nato il 10/10/1991 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 56/RG. 25350

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali las avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2026