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Ordinanza — n. 7460/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating issues already resolved by lower court judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Cestari inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repetitive of issues already fully examined and legally resolved in both the first-instance and appellate judgments regarding the unavailability of witness Luca Nosenzo's statement. Additionally, the second ground concerning a distortion of evidence was rejected because the lower court's reasoning relied on numerous corroborating pieces of evidence beyond Nosenzo's testimony. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates questions already examined and resolved by the contested judgment in a complete, legally correct, and non-illogical manner.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds double jeopardy procedural economy drug trafficking case witness unavailability procedural costs verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARI MICHELE nato a ASTI il 30/01/1973 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 42/RG 25300

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cestari avverso la sentenza in epigrafe indicata in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 2.2 pagg. 6-7), e prima ancora da quella di primo grado (pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo al tema dell'inutilizzabilità della dichiarazione di Luca Nosenzo; ritenuto che anche il secondo motivo, relativo al travisamento probatorio, è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza si fonda non solo sulle dichiarazioni di Nosenzo, per come puntualmente riscontrate, ma anche sulle numerose e convergenti prove acquisite e puntualmente elencate in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (pagg. 7-8). rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0