Ordinanza — n. 7459/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 41/ RG 25293 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Illias Sanna avverso la sentenza che ne ha • confermato la condanna per il delitto di resistenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7459/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 41/ RG 25293 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Illias Sanna avverso la sentenza che ne ha • confermato la condanna per il delitto di resistenza.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 41/ RG 25293
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di Illias Sanna avverso la sentenza che ne ha • confermato la condanna per il delitto di resistenza.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa e spetta alla discrezionalità del giudice che, nella specie, non solo ha applicato le attenuanti generiche, ma ha ulteriormente ridotto la pena, attestandosi quasi ai minimi, nonostante la personalità dell'imputato che vanta numerosi e gravi precedenti e la condotta in concreto tenuta.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0