Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fallou Leye inadmissible on grounds of genericity. The appellant challenged a second-instance judgment imposing specific recidivism penalties, arguing for the application of mitigating circumstances under specific Penal Code articles. The court rejected this because the lower court provided specific and adequate reasoning regarding the rejection of mitigating factors and the defendant's personal characteristics, leaving no specific ground for the appeal to confront.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 62 n. 4 and 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if the challenged judgment contains specific and adequate reasoning on the sole ground of appeal, preventing the appellant from identifying a specific point of contention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEYE FALLOU nato il 15/03/1997 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; N36/RG 25276
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fallou Leye impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con recidiva specifica.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, valutando tutti gli elementi del caso, ha reso specifica ed adeguata motivazione, con cui il ricorso non si confronta, in relazione al trattamento sanzionatorio, unico motivo di appello, avendo escluso l'applicazione in regime di prevalenza delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, cod. pen. e 62-bis cod. pen. con la recidiva specifica valorizzando le due condanne irrevocabili indicate a pag. 2 e la personalità dell'imputato evincibile anche dai carichi pendenti per lo stesso tipo di reati.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consiglie stensora Il P de